Lo Stato o gli Stati membri provvedono affinché il fornitore esterno di servizi che opera ai sensi della parte VII, punto 1.B.1, lettera b), svolga le proprie attività nei locali di uno Stato membro che godono della tutela diplomatica o consolare in base al diritto internazionale o in locali della Commissione di cui lo Stato ospitante riconosce l'inviolabilità, e assicurano altresì la presenza di personale qualificato e debitamente autorizzato della propria rappresentanza diplomatica o consolare, ai fini di uno stretto controllo delle attività svolte dal fornitore esterno di servizi.
Those Member State(s) shall ensure that an external service provider under Point VII, point 1.B.1 point b, undertakes its activities on the premises of a Member State which enjoy diplomatic or consular protection under international law or on European Commission premises recognised by the host State as inviolable, and that qualified and duly authorised staff of the diplomatic mission or consular post of the Member State(s) are present to closely supervise the activities of the external service provider.