1. Nessuno può, in violazio
ne del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a entrare , condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l'altro , un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell'interessato stesso , o nel quale sussista un reale rischio di espulsione,
...[+++]rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.1. No person shall, in c
ontravention of the principle of non-refoulement, be disembarked in, forced to enter, conducted to or otherwise handed over to the authorities of a country where, inter alia, there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture, persecution or other inhuman or degrading treatment or punishment, or where his or her life or freedom would be threatened on account of his or her race, religion, nationality, sexual orientation, membership of a particular social group or political opinion, or from which there is a serious risk of an expulsion, removal or extradition to another country i
...[+++]n contravention of the principle of non-refoulement .