Da ciò discende che, quando, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni della direttiva relative a un diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, un cittadino dell’Unione ha soggiornato effettivamente in un altro Stato membro e, in tale occasione, in detto Stato ha sviluppato o consolidato la sua vita familiare, l’efficacia pratica dell’articolo 21 TFUE impone che la vita familiare condotta nello Stato membro ospitante possa continuare quando il cittadino fa ritorno nel proprio Stato di origine.
It follows that, where an EU citizen has, pursuant to and in conformity with the provisions of Directive 2004/38 relating to a right of residence for a period of longer than three months, genuinely resided in another Member State and, during that genuine residence, a family life has been created and strengthened in that Member State, the effectiveness of Article 21 TFEU requires that the citizen’s family life in the host Member State may continue on returning to his Member State of origin.