Nel quadro della procedura ordinaria e della procedura di revisione semplificata, le modifiche ai trattati entreranno in vigore dopo essere stati ratificati (o approvati, per quanto riguarda la procedura di revisione semplificata) da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, che di solito richiedono la ratifica parlamentare.
Under the ordinary and simplified revision procedures, amendments to the Treaties enter into force after being ratified (or approved, for simplified revision procedures) by all the Member States in accordance with their respective constitutional provisions, which usually require parliamentary ratification.