2. La procedura d'esame di una domanda di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere completata nel più breve tempo possibile e chiusa con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda dell'interessato corredata della documentazione completa. Avverso tale decisione, o in mancanza di decisione, è possibile promuovere ricorso giurisdizionale di diritto interno.
2. Applications for recognition within the meaning of paragraph 1 shall be examined within the shortest possible time, and the competent authority in the host Member State shall state its reasons when giving a decision, which shall be taken no later than four months from the date on which the application and comprehensive supporting documentation were submitted. There shall be a right to appeal under national law against a decision or against the absence of such decision.