5. Nel quadro della vigilanza su base consolidata e dei collegi di vigilanza, nelle circostanze in cui un’impresa madre sia insediata in uno Stato membro dell’area dell’euro o in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro vigilato la BCE, quale autorità competente, è l’autorità di vigilanza su base consolidata e presiede il collegio di vigilanza.
5. In the context of consolidated supervision and colleges of supervisors, in circumstances where a parent undertaking is established in a euro area Member State or in a non-euro area participating Member State, the ECB, as competent authority, shall be the consolidating supervisor and shall chair the college of supervisors.