4. In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, nonché i membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un'entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano altresì al processo decisionale, e si applicano le norme stabilite dall'articolo 55, paragrafo 2.
4. When deliberating on a cross-border group, the member appointed by the Member State in which the group-level resolution authority is situated, as well as the members appointed by the Member States in which a subsidiary or entity covered by consolidated supervision is established, shall also participate in the decision-making process, and the rules laid down in Article 55(2) shall apply.