In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
In addition to this quota, a Member State may grant to vessels flying its flag and participating in trials on fully documented fisheries an additional allocation within an overall limit of 1 % of the quota allocated to that Member State, under the conditions set out in Chapter II of Title II of this Regulation.