1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dat
i personali a norma della presente direttiva, ogni pa
sseggero goda di un diritto di protezione dei dati personali, dei diritti di accesso, di rettifica, cancellazione e limitazione, così come dei diritti a compensazione e di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal
diritto dell'Unione e nazionale e in attuazione deg ...[+++]li articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI.
1. Each Member State shall provide that, in respect of all processing of personal data pursuant to this Directive, every passenger shall have the same right to protection of their personal data, rights of access, rectification, erasure and restriction and rights to compensation and judicial redress as laid down in Union and national law and in implementation of Articles 17, 18, 19 and 20 of Framework Decision 2008/977/JHA.