Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 che definiscano le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, con riguardo alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura e, se così richiesto in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle predette norme, apportino le necessarie modifiche, garantendo al tempo stesso che le norme siano definite in modo equo e trasparente.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 50, defining the common marketing standards referred to in Article 39(1) with regard to quality, size or weight, packing, presentation and labelling, and, if experience gained in the use of those standards so requires, amending them, while ensuring that the standards are defined in a fair and transparent manner.