considerando che l'accordo del 1981 tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Iugos
lavia prevedeva una limitazione delle esportazioni in Grecia nel corso di determinati periodi sensibili; che anche accordi simili con altri paesi terzi prevedono un'analoga limitazione; che tali accordi sono stati prorogati fino alla fine del 1994; che, per una corretta gestione del mercato e tenuto conto di alcuni problemi particolari connessi alle importazioni in provenienza dalle repubbliche dell'ex Iugoslavia, è necessario, quale misura eccezionale, limitare nel corso dei periodi sensibili le esportazioni in Grecia, in attesa che si c
...[+++]hiariscano le relazioni con tali paesi terzi; che tali restituzioni devono limitarsi esclusivamente alla campagna 1994;
Whereas the sound management of the market as well as certain specified problems linked to the imports from the Republics of former Yugoslavia pending the classification of relations with the countries in question, require that, by way of exceptional measures, a limitation be placed during sensitive periods, on exports to Greece; whereas these restrictions shall be strictly limited to the 1994 marketing year;