Per questo, la Commissione tiene conto della definizione di utile ragionevole data al punto 6 dell’allegato, e cioè «un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell’esistenza o della mancanza di rischio assunto dall’operatore di servizio pubblico a seguito dell’intervento dell’autorità pubblica».
To do so, the Commission takes account of the definition of reasonable profit given in point 6 of the Annex, namely ‘a rate of return on capital that is normal for the sector in a given Member State and that takes account of the risk, or absence of risk, incurred by the public service operator by virtue of public authority intervention’.