2. Per l'applicazione dell'articolo 6 alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.
2. For the purposes of applying Article 6 to the provisions governing entitlement to attendance allowance, carer’s allowance and disability living allowance, a period of employment, self-employment or residence completed in the territory of a Member State other than the United Kingdom shall be taken into account insofar as is necessary to satisfy conditions as to presence in the United Kingdom, prior to the day on which entitlement to the benefit in question first arises.