Nella sentenza CELF II (23) la Corte conferma le proprie conclusioni dichiarando che «un legittimo affidamento del beneficiario dell'aiuto non può derivare da una decisione positiva della Commissione, da un lato, qualora tale decisione sia stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dal giudice comunitario, né, dall'altro, può sorgere fino a quando il termine di ricorso non sia scaduto o, in caso di ricorso, finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva».
In CELF II (23) the Court confirms its findings that ‘a positive decision of the Commission cannot give rise to a legitimate expectation on the part of the aid recipient, first, where that decision has been challenged in due time before the Community judicature, which annulled it, or, secondly, so long as the period for bringing an action has not expired or, where an action has been brought, so long as the Community judicature has not delivered a definitive ruling’.