1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, di seguito «l'aiuto», i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile, essere originari dell'Unione e avere, alla data d'inizio del contratto di ammasso, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore dei formaggi.
1. In order to qualify for the private storage aid referred to in Article 1, hereinafter the ‘aid’, the cheese shall be of sound and fair marketable quality, of Union origin and have, on the day when the storage contract starts, a minimum age corresponding to the period of maturation that contributes to increasing the value of the cheese.