1. Se, in seguito alla procedura di cui alla sottosezione 1, la Commissione riconosce che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione di cui all’articolo 1, può adottare una decisione con cui impone un’ammenda non superiore al 5 % del fatturato comunitario del titolare dell'autorizzazione nel precedente esercizio.
1. Where, following the procedure provided for in Subsection 1, the Commission finds that the marketing authorisation holder has committed, intentionally or negligently, an infringement as referred to in Article 1, it may adopt a decision imposing a fine not exceeding 5 % of the holder’s Community turnover in the preceding business year.