Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente.
Where, during his probationary period, an official is prevented, by sickness, maternity leave under Article 58, or accident, from performing his duties for a continuous period of at least one month, the appointing authority may extend his probationary period by the corresponding length of time.