1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e fatta salva un'eventuale procedura di ricorso in corso, può, entro due mesi dal giorno in cui ne riceve comunicazione, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, valutare il processo per l'introduzione di esercitare un controllo sulla decisione che introduce una restrizione operativa, prima della sua attuazione per contenere il rumore .
1. At the request of a Member State or on its own initiative, and without prejudice to a pending appeal procedure, the Commission may scrutinise the decision on an within a period of two months after the day on which it receives notice, as referred to in Article 7(1), evaluate the process for the introduction of a noise-related operating restriction, prior to its implementation .