3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altre persone sottoposte all’obbligo di cui al paragrafo 2, non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o delle loro attività.
3. The members of the Management Board, the Director, the Deputy Directors, employees of Europol and liaison officers, as well as other persons under the obligation provided for in paragraph 2, shall not give evidence in or outside a court or make any statements on any facts or information which come to their knowledge in the performance of their duties or the exercise of their activities without reference to the Director or, in the case of the Director himself, to the Management Board.