5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l’emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
5. In order to preserve the stability of the financial system, an issuer that is a credit institution or a financial institution, may, on its own responsibility, delay the public disclosure of inside information, including information which is related to a temporary liquidity problem and, in particular, the need to receive temporary liquidity assistance from a central bank or lender of last resort, provided that all of the following conditions are met: