Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.
The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in 1990, provide that, in carrying out their duty, law enforcement officials should, as far as possible, apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms.