considerando che l’articolo 17 del trattato CE, introdotto dal trattato di Maastricht, afferma che «è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro» e che tale principio è stato ulteriormente sviluppato dal trattato di Amsterdam, il quale sancisce che «la cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima»,
considérant que l'article 17 du traité CE, introduit par le traité de Maastricht, dispose: «Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre», et que ce principe a encore été développé par le traité d'Amsterdam, qui dispose: «La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas»,