In deroga all’articolo 5, paragrafo 6, letter
a a), punto i), del regolamento (CE) n. 854/2004 e in deroga all’allegato I, sezione III, capo III, parte A, lettera a), di t
ale regolamento, il personale dei macelli autorizzato dall’autorità competente a svolgere specifiche mansioni di assistente specializzato ufficiale deve ricevere l
a stessa formazione degli assistenti specializzati ufficiali soltanto relativamente alle specifiche ma
...[+++]nsioni che è autorizzato a eseguire, senza che occorra che abbia superato lo stesso esame previsto per gli assistenti specializzati ufficiali.