L'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro impone a ciascuno Stato membro di provvedere affinché qualsiasi condanna comporti, nel momento in cui è fornita al casellario giudiziario, l'indicazione della cittadinanza o delle cittadinanze della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro, altrimenti lo Stato membro di condanna non sarebbe in grado di trasmettere le informazioni allo Stato membro di cittadinanza, pregiudicando il principio di centralizzazione delle informazioni.
Article 4(1) FD requires each Member State to ensure that all convictions of nationals of another Member State are accompanied by information on the nationality or nationalities of the convicted person, when provided to its criminal record. Otherwise, the convicting Member State would not be able to transmit information to the Member State of the person’s nationality, and the principle of centralising information in one place would not work.