In particolare, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità dei contratti di credito, il diritto patrimoniale, la registrazione fondiaria, l’informativa contrattuale e, ove non disciplinate nella presente direttiva, le questioni post-contrattuali.
In particular, Member States may maintain or introduce national provisions in areas such as contract law relating to the validity of credit agreements, property law, land registration, contractual information and, to the extent that they are not regulated in this Directive, post-contractual issues.