2. Qualora due o più membri nazionali non siano d’accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l’avvio di indagini o di azioni penali a norma dell’articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.
2. Where two or more national members can not agree on how to resolve a case of conflict of jurisdiction as regards the undertaking of investigations or prosecution pursuant to Article 6 and in particular Article 6(1)(c), the College shall be asked to issue a written non-binding opinion on the case, provided the matter could not be resolved through mutual agreement between the competent national authorities concerned. The opinion of the College shall be promptly forwarded to the Member States concerned.