Tali deroghe figurano in dettaglio nell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 93/109/CE, che consente agli Stati membri di riservare il diritto di voto e di eleggibilità agli elettori che hanno completato un periodo minimo di residenza se la percentuale dei cittadini dell’Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l’età per essere elettori supera il 20% dell’elettorato totale.
Such a derogation is laid down in detail in Article 14(1) of Directive 93/109/EC. It allows Member States to require both voters and candidates to have completed a minimum period of residence if the proportion of residents of voting age who are nationals of other Member States exceeds 20 % of the total electorate.