Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito, maggiorato dalla parte proporzionale dei quantitativi nazionali garantiti non coperti in altri Stati membri.
Where during a marketing year the volume of dried fodder for which aid as provided for in Article 4(2) is claimed exceeds the guaranteed maximum quantity set out in Article 5(1), the aid to be paid in that marketing year shall be reduced by a percentage proportionate to that excess in each Member State in which production exceeds the guaranteed national quantity increased by a proportionate share of the guaranteed national quantities which other Member States have failed to achieve.