1. Le organizzazioni per la gestione delle emergenze provvedono affinché nessun lavoratore addetto all'emergenza partecipi ad azioni che comportano l'esposizione a dosi superiori a 50 mSv, a eccezione dei casi specifici menzionati nel piano d'emergenza nazionale.
1. Emergency response organisations shall ensure that no emergency worker undertakes actions resulting in doses in excess of 50 mSv, except in specific cases identified in the national emergency plan.