In tale spirito, ad esempio, la Corte ha riconosciuto che, per quanto riguarda le elezioni europee, in linea di principio il criterio legato alla residenza non è inadeguato per determinare chi goda del diritto di elettorato attivo e passivo, chiarendo tuttavia che tale criterio non deve tradursi in una violazione dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione[29].
In this vein, the Court has, for instance, acknowledged, with respect to the European elections, that a criterion linked to residence is not in principle inappropriate to determine who has the right to vote and stand as a candidate, whilst making clear that such a criterion should not result in violation of the general principles of EU law, in particular the principle of non-discrimination[29].