H.
considerando che il diritto alla proprietà privata è riconosciuto come un diritto fondamentale dei cittadini europ
ei dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, in virtù del quale "ogni persona ha il diri
tto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità", "nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico intere
sse, nei c ...[+++]asi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa", e infine "l'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale",
H. whereas the right to private property is recognised as a fundamental right of European citizens in Article 17 of the Charter of Fundamental Rights, which provides that "[e]veryone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions", that "[n]o one may be deprived of his or her possessions, except in the public interest and in the cases and under the conditions provided for by law, subject to fair compensation being paid in good time for their loss", and that "[t]he use of property may be regulated by law in so far as is necessary for the general interest",