1. Se la natura o la durata delle p
ertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può adattarle alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o la durata del periodo di sospensione condizionale adattata corrispondono, il
...[+++] più possibile, a quella irrogata nello Stato di emissione.
1. If the nature or duration of the relevant probation measure or alternative sanction, or the duration of the probation period, are incompatible with the law of the executing State, the competent authority of that State may adapt them in line with the nature and duration of the probation measures and alternative sanctions, or duration of the probation period, which apply, under the law of the executing State, to equivalent offences. The adapted probation measure, alternative sanction or duration of the probation period shall correspond as far as possible to that imposed in the issuing State.