Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del codice frontiere Schengen, il cittadino di paesi terzi segnalato ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno che è però in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri, è ammesso ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possa raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto di ritorno.
According to Article 5(4)(a) of the Schengen Borders Code, a third-country national who is subject to an alert for refusal of entry or stay and, at the same time, has a residence permit or a re-entry visa issued by one of the Member States, shall be allowed entry for transit purposes to the Member State which issued the residence permit or re-entry visa, when crossing border in another Member State.