In caso di sanzioni pecuniarie il giudice di ogni Stato membro determina l'importo dell'ammenda comminata tenendo conto del danno causato, del valore dei beni del reato o del correlato beneficio e, quale elemento principale di cui tener conto in tutti i casi, della situazione economica del contraffattore, detratta dal suo patrimonio, dai suoi redditi, dai suoi oneri e doveri familiari e da altre circostanze personali.
In the case of financial penalties, the courts in each Member State shall determine the amount of the fine imposed, taking into account the damage caused and the value of the infringing goods or the profit derived therefrom and, as the main consideration in all cases, the economic situation of the infringer, as shown by his assets, income, family obligations, dependants and other personal circumstances.