La Commissione ha basato il suo ragionamento
essenzialmente sul fatto che gli interventi in questione sono molto limitati rispetto all'aiuto sotto forma di sovvenzioni che le autorità regionali avrebbero potuto concedere nell'ambito del regime applicabile, il cui massimale è del 20
%; che l'eventuale elemento di aiuto contenuto nel prestito partecipativo, aggiunto a quelli della sovvenzione, si situa tuttora al di sotto del massimale del 20%; e infine che tale aiuto si applica allo stesso investimento beneficiario della sovvenzione e
...[+++] che di conseguenza l'aiuto totale avrebbe potuto essere accettato sotto forma di sovvenzione nel quadro del regime regionale in questione.