1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a norma del presente accordo per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per descrivere e presentare le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate che, ai sensi dell'articolo 3, sono originarie delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di una designazione protetta per descrivere una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata non contemplata da tale indicazione o descrizione.
À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord ADPIC de l'OMC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'appellations protégées pour désigner une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée non couverte par les indications ou désignations concernées.